Pierpaolo Pescarmona spiega come accedere all’agevolazione prevista per le PMI che intendono quotarsi.
A seguito della pubblicazione del DM 23 aprile 2018 nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 n. 139, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI di cui all’art. 1 commi 89-92 della L. 205/2017.
Di cosa si tratta: è un’agevolazione inerente i costi di consulenza sostenuti, dal 1/01/2018 sino al 31/12/2020, finalizzati all’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
- “piccola impresa” = impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- “media impresa” = impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
- essere costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operare in settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostenere, a decorrere dal 1/01/2018, i costi di consulenza oggetto dell’agevolazione;
- presentare domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1/01/2018;
- ottenere l’ammissione alla quotazione con delibera adottata entro la data del 31/12/2020;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Tipologia e misura dell’agevolazione: consta in un credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500.000 euro, pari al 50% massimo dei costi di consulenza complessivamente sostenuti dal 1/01/2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31/12/2020.
Costi agevolabili: costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività elencate nell’art. 4 del DM prestate da consulenti esterni con caratteristica d’essere non continuativi o periodici e non ordinari costi di esercizio ordinari (escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria). L’effettivo sostenimento dei costi e la loro ammissibilità deve essere attestata dal presidente del collegio sindacale, o da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.