Il 24 Aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 50/2017 immediatamente entrato in vigore.
Il D.L. 50/2017, con l’obiettivo di contrastare le indebite compensazioni, ha disposto i seguenti provvedimenti:
1) Riduzione da 15.000 a 5.000 Euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura (compensazione orizzontale), è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità. Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come ad esempio compensazione del credito IVA con debito IVA (compensazione verticale).
Nel caso le compensazioni dei crediti siano effettuate:
- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa,
- ovvero, in presenza di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) apposto da soggetti “non abilitati”
l’Ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla L. 311/2004.
2) Introduzione per i titolari di partita IVA, dell’obbligo di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico)
Quindi, se prima del D.L.50/2017, i titolari di partita Iva potevano utilizzare in compensazione, per importi inferiori alla soglia di 5.000 euro, un canale telematico “diverso” da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora ciò non è più possibile in quanto anche per una compensazione di modesto importo scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.
Tale scelta del legislatore ha importanti riflessi pratici in capo alle piccole e medie imprese che, abituate alla presentazione dell’F24 mediante home banking, sono ora tenute a dotarsi di un’utenza telematica oppure a rivolgersi ad un intermediario abilitato per la presentazione telematica dell’F24.
Con il comunicato stampa del 04 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.”
Infine, le disposizioni del D.L. 50/2017 prevedono il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero.
Infatti, secondo l’articolo 1, comma 421, della L. 311/2004 “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”. Quindi, tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero, il legislatore ha inteso inibire l’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta, l’indebita compensazione, che la norma intende appunto contrastare.
Sul punto, nell’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione bilancio viene precisato che appare opportuno proporre una modifica all’articolo 3, comma 4 del D.L. 50/2017 “con l’obiettivo di precisare che il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche l’ipotesi in cui le somme richieste con l’atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo; a tal fine, potrebbe essere esplicitata l’impossibilità di avvalersi della speciale forma di compensazione prevista dall’art. 31 del decreto-legge n. 78 del 2010”.
Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti