Con il recente provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello DI (dichiarazione di intenti) con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una dichiarata finalità antievasione – la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento.
Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate all’indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.
Il citato provvedimento ha disposto che il nuovo modello va utilizzato per le dichiarazioni di intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dal prossimo 1° marzo 2017.
Gli esportatori abituali che ad oggi hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, effettueranno la trasmissione telematica dei dati utilizzando ancora il precedente modello approvato con il Provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014.
Gli operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale, soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017, si sono chiesti se la comunicazione presentata potesse o meno mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo Provvedimento datato 2 dicembre 2016 entro la data del 1° marzo 2017.
Purtroppo, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare quanto segue:
“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello”
Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, non dovranno porre in essere nessun altro adempimento.