Abbiamo analizzato la riforma del Codice della Crisi d’impresa, mettendo a fuoco le principali novità apportate al sistema normativo del diritto fallimentare. In base alle affermazioni del precedente articolo, quali azioni l’imprenditore deve mettere in atto per trarre vantaggio dal D. Lgs 14/2019?
In primis facciamo un po’ di chiarezza sulle tempistiche: solo 18 mesi dopo l’uscita sulla Gazzetta Ufficiale, quindi il 15/08/2020, entreranno concretamente in azione l’OCRI e gli indici qualitativi di rilevazione della crisi che, come abbiamo precedentemente detto, sono in fase di elaborazione da parte del CNDCEC e saranno approvati dal MISE.
Quali parti della Riforma della Crisi di impresa, invece, sono divenuti obbligatori già dai 30 giorni successivi alla pubblicazione? Sono quelle legate:
- Agli assetti Organizzativi
- Alle Procedure di Allerta
- Alla nomina di un Organo di Controllo
Assetti organizzativi dell’impresa per la rilevazione della crisi
Questa parte, presentata negli articoli 375 – 376 – 378, cambia totalmente il modo in cui vengono presentati gli assetti organizzativi di un’impresa.
L’asse viene spostato sulla parte strategica, “imponendo” di estrapolare oltre ai dati normalmente richiesti, anche dati prospettici sull’operato futuro.
Per rimanere in linea con le aspettative della nuova riforma della crisi d’impresa, occorre dotarsi di un Sistema di pianificazione e controllo di gestione così organizzato:
- Business plan strategico
- Budget economico finanziario
- Consuntivazione
- Analisi degli scostamenti
- Budget review
- Monitoraggio sull’andamento finanziario
- Revisione obiettivi
Procedure di allerta della crisi d’impresa
Dopo le dovute verifiche e gli opportuni controlli effettuati sugli assetti organizzativi, qualora si riscontrassero dei flussi incongruenti ad un’impresa “sana”, devono essere attivate delle procedure di allerta.
Sono previsti due tipi di allerta, a seconda del soggetto che ne dà evidenza: possiamo parlare di allerta interna quando viene attivata dall’imprenditore, dal collegio sindacale, dal sindaco o dal revisore; viene definita esterna l’allerta attivata da Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione.
I possibili vantaggi seguiranno soltanto un’allerta interna: vi è la possibilità di evitare pesanti sanzioni, soprattutto in caso si sfoci nella liquidazione giudiziale.
La procedura di attivazione sarà gestita dall’ OCRI, organo nominato da ciascuna Camera di Commercio. All’imprenditore basterà recarsi presso la CCIAA di riferimento e fare le dovute segnalazioni, accompagnato dalla documentazione di cui sopra.
L’OCRI dovrà verificare la situazione e presentare un piano gestionale che provi a risolverla in 90/180 giorni.
Nuovi parametri per la nomina di un organo di controllo
Se in passato la nomina di un Organo di Controllo era una prassi consigliata, oggi in taluni casi diviene obbligatoria.
A modificarsi deve essere soprattutto la forma mentis dell’imprenditore che, pensando di conoscere a fondo la propria “creatura”, spesso si rende conto del sopraggiungere della crisi quando è troppo tardi.
Un altro individuo, che lucidamente e senza coinvolgimento “emotivo” valuti la situazione, è l’ideale per prevenire la crisi d’impresa, scongiurando la liquidazione giudiziale.
Con l’Art. 379 vengono modificati i parametri per decretare se ci sia obbligo di nomina o meno.
Entro il 16/12/2019 è pertanto obbligatorio nominare un organo di controllo, per le SRL che negli ultimi due anni consecutivi abbiano superato, almeno una volta, uno dei seguenti parametri:
- 4 milioni in attivo patrimoniale
- 4 milioni in ricavi
- 20 dipendenti